Immagine cryptovalute e grafici di andamento

Bene, allora ecco alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate. Con la recente risposta n. 788/2021, l’Agenzia ritiene che ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Conseguentemente, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti (cioè lo scambio contestuale di valute) generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.Inoltre, con riferimento all’obbligo di monitoraggio fiscale, si ritiene che tale obbligo sussista anche per la detenzione di valute virtuali, che pertanto devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.Se vuoi saperne di più e hai bisogni di aiuto contattaci!

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