- srl tradizionale, è una società a responsabilità limitata. Rappresenta la struttura societaria maggiormente utilizzata all’interno del sistema economico italiano. Gode di un’ampia autonomia patrimoniale perfetta e, i propri soci, non sono assolutamente responsabili delle obbligazioni di essa, pur agendo per nome e per conto della società. Si costituisce mediante atto notarile e la sottoscrizione di un capitale sociale minimo pari ad 1 euro. Se il capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato (anche in servizi);
- srl innovativa, è una srl ordinaria che, vista la sua natura innovativa ad alto valore tecnologico, deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle srl innovative. L’iscrizione permette di usufruire di alcuni benefici, quali: incentivi alle assunzioni, agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative, esenzione dell’imposta di bollo, possibilità di costituirla e modificare lo statuto on line.Per quanto riguarda il capitale sociale, vale la stessa regola della srl tradizionale.
- srl semplificata, è una forma societaria nata nel 2012. Come per la srl ordinaria o tradizionale, anche questa è una società responsabilità limitata. Ciò significa che, i soci, non saranno mai responsabili con il patrimonio personale dei debiti contratti dalla società stessa ma solo per la parte di capitale sociale conferito. Per costituirla non è necessario alcun requisito particolare. Il capitale sociale minimo resta a 1 euro e non è possibile conferire in opere e servizi. L’unica vincolo è che, il capitale sociale non deve superare i 9.999 euro (altrimenti deve essere trasformata in srl tradizionale).A differenza della srl tradizionale, lo statuto della semplificata non può essere modificato e questo comporta numerosi svantaggi per l’imprenditore, soprattutto se facciamo riferimento al tema delle tasse.
- srl unipersonale, La unipersonale, è una società di capitale caratterizzata dalla presenza di su unico solo socio. La propria costituzione avviene mediante atto pubblico unilaterale da parte di un solo soggetto che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Lo statuto è quello di una normale società.
